Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", ha modificato nuovamente l'Art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).
Si ricorda che il citato DPR 412/1993 era stato recentemente modificato dalla legge 3 Agosto 2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" ed in precedenza dal c.d. "Decreto Sviluppo" emanato dal Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.
Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina anche il nuovo testo vigente dell'Art. 5, comma 9 del DPR 412/93 come modificato dall'Art. 17-bis della legge di conversione del citato decreto legge, rimandando naturalmente alla Gazzetta Ufficiale per il testo completo ed ufficiale.
In pratica:
Dopo il 31 Agosto 2013 lo scarico di tutti i nuovi impianti termici deve andare a tetto tramite apposite canne fumarie sia che si tratti di edifici mono che plurifamiliari. A tale disposizione, purché si installino apparecchi a condensazione, apparecchi convenzionali di classe 5 NOx (basse emissioni di ossidi di azoto) o apparecchi tradizionali a camera stagna di rendimento adeguato alla normativa europea EcoDesign (Direttiva Europea 2005/32/CE pienamente in vigore dal 26 Settembre 2015), ovvero maggiore di 90 + 2 log Pn, sono ammesse le seguenti deroghe:
- Sostituzione di apparecchi di qualsiasi tipo installati prima del 31 Agosto 2013 che scaricano già a parete o in CCR. Il posizionamento del terminale deve effettuarsi secondo le norme UNI 7129 parte 3.
- Sostituzione di un apparecchio a camera aperta e tiraggio naturale, che scarica in una canna fumaria collettiva ramificata (es. condominiale).
- In abitazioni dove lo scarico a tetto è incompatibile con le norme di tutela dell'edificio (es. centri storici, Venezia, Firenze, ecc.).
- Il progettista abilitato attesta l'impossibilità di scaricare a tetto.
- Montaggio di apparecchi a condensazione, nell'ambito di ristrutturazioni di impianti termoautonomi esistenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, qualora l'installazione precedente non disponesse di camini, canne fumarie o altri sistemi di evacuazione dei fumi con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
- Installazione di generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a gas a condensazione e da una pompa di calore forniti di apposita certificazione di prodotto.
Tali deroghe sono fra loro alternative e non complemetari.
E' opportuno precisare che nel caso di distacco da un impianto centralizzato dopo il 31 Agosto 2013 è sempre necessario lo scarico in canna fumaria fino al tetto in quanto si tratta di nuova installazione e non di sostituzione in impianto preesistente.
Tutti i comuni italiani debbono adeguare i propri regolamenti locali alla presente normativa.
Si ricorda infine che è possibile installare caldaie convenzionali a camera aperta (classe B1) soltanto se disponibile uno scarico fumi in canne collettive ramificate (CCR) come ad esempio in condomini o unità abitatitive plurifamiliari.
Agg. Gennaio 2019